17 Marzo 2019

STATUTO DELL’ UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

(approvato al Congresso Straordinario di Venezia del 8-9 maggio 2009 e con le modifiche apportate nell’Assemblea Nazionale del 17 settembre 2010 e nell’Assemblea Nazionale del 19-20 settembre 2014)

Art. 1 – UNIONE NAZIONALE

1. L’Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.) è un’associazione apartitica che persegue anche scopi di politica forense, senza scopi di lucro, rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, che associa le Camere Civili costituite sul territorio nazionale, al fine di realizzare una rappresentanza unitaria.

Art. 2 – SCOPI

2. Scopi dell’Unione sono:

• la promozione delle iniziative dirette a conseguire un migliore funzionamento della giustizia, con particolare riguardo a quella civile;

• il rafforzamento nella società della consapevolezza del ruolo del difensore nel processo civile ed in sede stragiudiziale, per la tutela dei diritti dei cittadini;

• il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura nel suo complesso, in particolare di quella civile, quale garante dell’attuazione dei diritti fondamentali e quale primo ed insostituibile attore della conoscenza della legge e della diffusione della cultura della legalità;

• l’aggiornamento e la formazione forense, anche specialistiche (esclusa la possibilità di rilasciare attestati di competenza professionale), nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio;

• la promozione di rapporti e accordi internazionali e particolarmente inter-europei con associazioni di avvocati civilisti;

• la rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli avvocati civilisti e degli iscritti alle Camere Civili aderenti all’Unione, nei rapporti con gli organi istituzionali dell’Avvocatura, i rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, le altre Associazioni forensi;

• la funzione di dar voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto e del processo civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni, la promozione di studi, ricerche ed osservatori;

• il coordinamento sul piano nazionale delle attività associative.

Art. 3 – ADESIONE

1. Possono aderire all’Unione le Camere Civili costituite sul territorio nazionale che ne condividano gli scopi e che accettino il presente statuto, purché siano in possesso dei requisiti previsti nell’allegato A e si obblighino in modo esplicito ad assolvere gli adempimenti previsti in tale allegato e ad operare attivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

2. La Giunta esecutiva delibera l’ammissione della Camera civile richiedente con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti.

3. Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, le Camere aggiungeranno alla denominazione di “Camera Civile di ….” seguita dal nome della città ove ha sede il Tribunale nel cui contesto territoriale ciascuna Camera opera, la specificazione “aderente all’Unione Nazionale delle Camere Civili”.

4. L’Unione non riconoscerà che una Camera per ciascun Tribunale.

5. Le Camere Civili territoriali possono costituire Unioni regionali od interregionali, purché tali Unioni siano in possesso dei requisiti previsti nell’allegato B e si obblighino in modo esplicito ad assolvere gli adempimenti previsti in tale allegato e ad operare attivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

6. Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione, le Unioni regionali o interregionali aggiungeranno alla denominazione di “Unione Regionale delle Camere Civili del …” o di “Unione Interregionale delle Camere Civili di …” seguita dal nome della Regione o delle Regioni in cui hanno sede i Tribunali nel cui contesto territoriale le Camere ad esse aderenti operano, la specificazione “aderente all’Unione Nazionale delle Camere Civili”.

7. L’Unione Nazionale non riconoscerà che una sola Unione regionale per ciascuna Regione e una sola Unione interregionale fra Camere delle medesime due o più Regioni.

8. La Camera Civile aderente ad una Unione regionale o ad una Unione interregionale non può aderire anche ad altra Unione regionale o ad altra Unione interregionale.

9. Le Unioni regionali, le Unioni interregionali, le singole Camere Civili dovranno indicare nella propria corrispondenza e nei propri atti ufficiali di essere aderenti all’Unione Nazionale delle Camere Civili.

10. Le facoltà ed i poteri tutti dal presente statuto attribuiti alle Camere Civili aderenti e/o ai loro organi o rappresentanti, possono essere esercitati solo dopo l’ammissione all’Unione a mente del presente articolo ed eventualmente dei regolamenti che in proposito verranno emanati. L’esercizio di tali poteri e facoltà è altresì subordinato al regolare pagamento della quota associativa.

Art. 4 – ESCLUSIONE E RECESSO

1. La Giunta decide l’esclusione delle Camere Civili che:

• omettono di versare la quota associativa annuale con un termine massimo di tolleranza di 120 giorni rispetto alla scadenza prevista;

• omettono di adeguare il proprio Statuto a quello dell’Unione in relazione agli scopi ed ai principi informatori;

• assumono iniziative in grave contrasto con gli scopi dell’Unione e/o con le direttive approvate dal Congresso nazionale e dagli altri organi rappresentativi dell’Unione Nazionale;

• forniscono dichiarazioni inveritiere circa il numero dei loro iscritti, o omettono di inviare il numero degli iscritti;

• risultino inattive nel loro ambito territoriale;

• non mantengono il numero degli iscritti previsto dallo statuto vigente per l’ ammissione;

• si rendano responsabili di gravi violazioni disciplinari accertate dal Collegio dei Probiviri.

2. L’esclusione deve essere preceduta da una comunicazione di contestazione e richiesta di deduzioni in merito da inviarsi a mezzo plico raccomandato a.r. L’esclusione è decisa con delibera motivata della Giunta da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti. L’esclusione non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

3. Sono escluse altresì le Unioni Regionali o Interregionali nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 lettere b), c), e) e g).

4. In caso di esclusione o recesso, le Camere Civili territoriali ovvero le Unioni Regionali o Interregionali possono chiedere di essere riammesse all’Unione Nazionale. Condizione essenziale per l’accoglimento della domanda è che la causa dell’esclusione possa considerarsi venuta meno e che non sussistano motivi ostativi alla riammissione in caso di recesso. La domanda di riammissione deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 3 allegato A e dovrà essere motivata. Sulla domanda è competente a pronunciarsi la Giunta Esecutiva con delibera motivata da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti. Con riferimento all’ipotesi di esclusione di cui all’art. 4-comma 1- lett. g, la Giunta dovrà previamente acquisire il parere del Collegio dei Probiviri.

5. Le Camere civili, le Unioni Regionali o Interregionali possono recedere dall’Unione mediante comunicazione da inviarsi al Presidente nazionale a mezzo plico raccomandato. Il recesso avrà effetto immediato ma non darà diritto al rimborso della quota già versata, né precluderà, indipendentemente dalla tempistica del suo esercizio, l’adozione di una eventuale e concorrente delibera di esclusione ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei relativi presupposti.

Art. 5 – SEDE

1. L’Unione Nazionale delle Camere Civili ha sede, in Roma, salvo diversa determinazione assunta con la maggioranza dei componenti della giunta esecutiva.

Art. 6 – ORGANI

1. Sono Organi dell’Unione Nazionale delle Camere Civili:

• il Congresso Nazionale;

• l’ Assemblea;

• il Consiglio dei Presidenti;

• la Giunta Esecutiva;

• il Presidente;

• il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente dell’ Unione, in via ordinaria, ogni tre anni, mediante avviso da inviarsi, a mezzo plico raccomandato o a mezzo fax o tramite e mail, alle Camere Civili aderenti almeno 90 giorni prima della data fissata per il Congresso stesso.

2. Il Congresso Nazionale è convocato presso la città sede della Camera Civile designata nel corso del precedente Congresso o, in mancanza, ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità, presso la città designata dalla Giunta esecutiva.

3. La scelta del tema o dei temi oggetto del dibattito congressuale spetta alla Giunta, sentito il Consiglio dei Presidenti, e verrà effettuata in relazione allo stato della giustizia civile del Paese, agli argomenti di più attuale interesse forense e di quant’altro il dibattito giuridico-culturale in atto nella società segnalerà come meritevole di attenzione per l’Avvocatura civile, tenuto conto degli scopi dell’Associazione.

4. Ai lavori congressuali possono iscriversi e partecipare tutti gli associati alle Camere Civili aderenti all’Unione nonché tutti i terzi interessati.

5. Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, prima della scadenza triennale, tutte le volte che eccezionali, gravi ed urgenti ragioni lo impongano. La convocazione dello stesso è invece obbligatoria nel caso in cui, per qualunque motivo, vengano a cessare dalla carica, prima della scadenza triennale, la maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva o il Presidente Nazionale. La convocazione spetta, in quest’ultima ipotesi, al Vice Presidente nazionale od al più anziano di età dei componenti della Giunta rimasti in carica. Il termine di convocazione è ridotto alla metà. Si applicano per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Congresso ordinario.

6. Il Congresso è costituito dai Presidenti e dai delegati delle singole Camere Civili territoriali, eletti dalle rispettive assemblee. Ai fini del calcolo degli iscritti, ciascuna Camera dovrà fare riferimento alla media aritmetica degli iscritti dichiarati negli ultimi tre anni alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le Camere iscritte da due anni, dovranno fare riferimento alla media del biennio e quelle iscritte da un anno, agli iscritti dichiarati in sede di richiesta di adesione all’Unione. I nominativi dei delegati eletti nelle rispettive assemblee dovranno essere comunicati da ogni Camera civile al Presidente ed al Segretario almeno 40 giorni prima della data stabilita per l’inizio del Congresso Nazionale. Ai fini del calcolo dei delegati, da effettuarsi sulla base della media aritmetica suindicata, dovrà procedersi come segue:

a. per le Camere aventi un numero di iscritti la cui media risulti uguale od inferiore a 300:

– uno ogni 25 iscritti o frazione superiore a 12;

b. per le Camere aventi un numero di iscritti la cui media risulti superiore a 300:

– uno ogni 25 iscritti fino al trecentesimo iscritto

– uno ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25 dal trecentunesimo iscritto al seicentesimo iscritto

– uno ogni 75 iscritti o frazione superiore a 37 dal seicentesimo iscritto in su;

7. Hanno diritto di voto i Presidenti e i delegati delle Camere Civili aderenti, in regola con il pagamento delle quote e con gli altri requisiti e adempimenti previsti nell’allegato A. Ogni avente diritto al voto non può essere portatore di più di tre deleghe.

8. Il Congresso è presieduto dal Presidente della Camera Civile nella cui sede è convocato, ovvero, in mancanza, dal Presidente dell’Unione.

9. Segretario del Congresso è il Segretario dell’Unione.

10. Delle riunioni congressuali è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da eventuali scrutatori, per quanto riguarda l’elezione degli Organi dell’Associazione.

11. Il Congresso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto:

a. sugli indirizzi generali dell’Unione

b. sulla sede del successivo Congresso ordinario;

c. su quant’altro sia allo stesso demandato per statuto e/o regolamento.

Delibera altresì sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

12. Il Congresso elegge, a scrutinio segreto, il Presidente nazionale, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei Probiviri secondo le prescrizioni di cui al regolamento elettorale allegato.

13. I lavori del Congresso nazionale ordinario dovranno chiudersi, tutte le volte che sia possibile, con l’approvazione di una o più mozioni da portare a conoscenza, con modi e forme adeguati ed efficaci, degli Organi istituzionali dell’Avvocatura, del Ministro della Giustizia e degli altri rappresentanti dei pubblici poteri interessati, dell’Ordine Giudiziario e più in generale della società civile.

Art. 8 – ASSEMBLEA NAZIONALE.

1. L’ Assemblea nazionale è convocata dal presidente dell’Unione in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria nell’ipotesi di cui al comma 9 lettera b) del presente articolo, mediante avviso da inviare a ciascuna delle Camere Civili, Unioni Regionali ed Interregionali aderenti, a mezzo plico raccomandato o a mezzo fax o a mezzo e-mail, purché in modo idoneo ad avere certezza e documentazione della ricezione dell’avviso, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’assemblea. Nel caso di cui al comma 9 lettera b), il suddetto termine si riduce alla metà.

2. Con l’avviso di convocazione, verrà comunicato l’ordine del giorno assembleare, tenendo conto delle eventuali richieste del Consiglio dei Presidenti.

3. All’assemblea possono partecipare tutti gli iscritti delle Camere Civili aderenti all’Unione. Hanno il dovere di partecipare all’assemblea i presidenti delle Camere Civili aderenti ed ammesse all’Unione. Hanno altresì dovere di parteciparvi, ma non hanno diritto di voto, né possono essere delegati, i componenti della Giunta, i componenti il Collegio dei Probiviri, i Presidenti delle Unioni Regionali o Interregionali aderenti.

4. Hanno diritto di voto in assemblea i presidenti ed i delegati delle Camere Civili aderenti. Ogni Camera Civile aderente, purché in regola con il versamento delle quote e con i requisiti di cui all’allegato A, potrà designare per ogni assemblea i relativi delegati comunicandone, almeno 8 giorni prima, al segretario nazionale i nominativi. Ai fini del calcolo degli iscritti, ciascuna Camera dovrà fare riferimento alla media aritmetica degli iscritti dichiarati negli ultimi tre anni alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Le Camere iscritte da due anni, dovranno fare riferimento alla media del biennio e quelle iscritte da un anno, agli iscritti dichiarati in sede di richiesta di adesione all’Unione. Ai fini del calcolo dei delegati, da effettuarsi sulla base della media aritmetica suindicata, dovrà procedersi come segue:

a. per le Camere aventi un numero di iscritti la cui media risulti uguale od inferiore a 300:

– uno ogni 25 iscritti o frazione superiore a 12;

b. per le Camere aventi un numero di iscritti la cui media risulti superiore a 300:

– uno ogni 25 iscritti fino al trecentesimo iscritto

– uno ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25 dal trecentunesimo iscritto al seicentesimo iscritto

– uno ogni 75 iscritti o frazione superiore a 37 dal seicentesimo iscritto in su;

5. Ogni delegato potrà rappresentare e votare in assemblea per non più di tre ulteriori delegati della sua stessa Camera di appartenenza.

6. L’Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente nazionale. Vice Presidente di essa è il presidente della Camera Civile nel cui territorio di competenza si celebra l’assemblea.

7. Segretario dell’ Assemblea è il Segretario nazionale.

8. Di ogni riunione dell’Assemblea Nazionale deve essere redatto il verbale a cura del Segretario nazionale.

9. L’Assemblea Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto:

a. approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo

b. delibera sulla sfiducia, con votazione a scrutinio segreto, al Presidente, alla Giunta o ad uno o più dei suoi componenti, su richiesta scritta di almeno 10 Camere Civili aderenti.

c. delibera sull’assunzione di eventuali sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 15 comma 14 del presente statuto

d. delibera sugli altri argomenti proposti dalla Giunta esecutiva o dal Consiglio dei Presidenti.

Delibera altresì sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 9 – CONSIGLIO DEI PRESIDENTI

1. Il Consiglio dei Presidenti è costituito dai Presidenti di tutte le Camere Civili aderenti all’Unione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Unione, in via ordinaria, almeno tre volte all’anno mediante avviso contenente l’ordine del giorno, da inviarsi a mezzo plico raccomandato o a mezzo fax o a mezzo e-mail a ciascun Presidente, purché in ogni caso sia possibile avere certezza della ricezione dell’avviso, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza il suddetto termine può ridursi fino a 5 giorni prima della data fissata.

3. Al Consiglio può partecipare, in sostituzione del Presidente e su delega di quest’ultimo, un componente del direttivo della Camera civile aderente. Possono, inoltre, partecipare, i Presidenti delle Unioni Regionali ed Interregionali.

4. E’ dovere del Presidente Nazionale, dei componenti della Giunta e del Collegio dei Probiviri, di partecipare all’assemblea del Consiglio dei Presidenti.

5. Il Consiglio dei Presidenti è presieduto dal Presidente Nazionale.

6. Il Segretario Nazionale provvede alla redazione del verbale.

7. Il Consiglio dei Presidenti esprime parere consultivo su:

• gli indirizzi politici dell’Unione nel rispetto di quelli delineati ed approvati in seno al Congresso Nazionale;

• le proposte di riforma ed i progetti di legge;

• le proposte di modifica dello statuto da sottoporre al Congresso o all’Assemblea;

• i temi di carattere culturale e scientifico che formeranno oggetto di dibattito in seno al Congresso Nazionale;

• altre questioni che la giunta esecutiva riterrà opportuno sottoporre a suo parere.

Art. 10 – GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta esecutiva è composta da 15 membri, i quali vengono eletti direttamente dal Congresso, durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

2. Sono eleggibili in Giunta gli iscritti alle Camere Civili aderenti, eletti quali delegati al Congresso dalle rispettive Camere, che rivestono o hanno rivestito la carica di consigliere nel rispettivo consiglio direttivo locale o nel collegio dei probiviri locale, per almeno due anni consecutivi o, limitatamente alla carica di Presidente nazionale, per almeno quattro anni anche non consecutivi.

3. Non possono essere eletti, e se eletti decadono, coloro i quali siano stati dichiarati decaduti nel corso del precedente mandato a mente del comma 11 del presente articolo.

4. La carica di membro di Giunta è incompatibile con :

• la carica di componente il Collegio dei Probiviri;

• la carica di Presidente di una Camera Civile;

• la carica di Presidente di un’Unione Regionale o Interregionale;

• le cariche ed uffici nazionali o locali in altre Associazioni forensi, riconosciute come maggiormente rappresentative in sede di Congresso Nazionale Forense;

• la carica di componente di un Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, di presidente e delegato alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forensi, di componente degli organi direttivi nazionali o locali dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (O.U.A.).

5. Colui il quale, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente, deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente ed al Segretario nazionale entro i quindici giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità. In mancanza decade dall’ufficio di membro della Giunta esecutiva.

6. Non possono essere eletti membri di Giunta più di due consiglieri appartenenti alla stessa Camera Civile.

7. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente nazionale con avviso contenente l’ordine del giorno da inviare ai suoi membri almeno quindici giorni o, in caso di urgenza, tre giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo plico raccomandato o a mezzo fax o a mezzo e-mail.

8. L’ordine del giorno delle riunioni della Giunta, è formato dal Presidente, il quale è tenuto ad indicare gli argomenti che gli verranno richiesti, per iscritto, da almeno cinque componenti della Giunta.9. La Giunta esecutiva deve riunirsi almeno ogni due mesi ed inoltre:

• quando il Presidente lo ritenga opportuno;

• quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno cinque componenti della Giunta esecutiva.

• quando ne facciano motivata richiesta scritta, per gravi ragioni di interesse associativo, almeno sette Camere Civili aderenti.

9. La Giunta esecutiva è validamente costituita quando siano presenti almeno otto suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti in modo palese salvo i casi in cui lo statuto preveda quorum diversi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. L’assenza a qualunque ragione dovuta a più di tre convocazioni ordinarie annue, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla carica con automatico subentro del primo dei non eletti della lista.

11. Nella prima riunione successiva all’elezione, che deve tenersi entro quaranta giorni dall’elezione stessa, il Presidente nomina tra i componenti di Giunta uno o più Vice- Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere nazionali.

12. La Giunta esecutiva:

• assume le decisioni ed adotta tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione alle direttive ed alle mozioni approvate dal Congresso e dall’Assemblea Nazionale, nonché quelle necessarie per il buon funzionamento dell’Unione;

• istituisce le commissioni temporanee e permanenti;

• nomina e revoca i coordinatori delle commissioni e su proposta di questi ultimi nomina e revoca i componenti delle stesse che potranno anche non fare parte di alcuna Camera Civile;

• indica alle commissioni, per il tramite dei loro coordinatori, le direttive generali per lo svolgimento dell’attività e vigila sul loro funzionamento;

• stabilisce i criteri, i termini e la quota associativa che ogni Camera Civile deve versare annualmente;

• approva entro il 30 settembre di ciascun anno il progetto di bilancio preventivo dell’anno a venire e il progetto di bilancio consuntivo dell’anno precedente predisposto dal Tesoriere da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

• ratifica le delibere di urgenza assunte dal Presidente;

• amministra il patrimonio associativo;

• elabora le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre al Congresso o all’Assemblea nazionale, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio dei Presidenti;

• delibera sulle domande di ammissione di nuove Camere Civili, verificando il rispetto di quanto prevede il presente statuto e l’allegato A;

• delibera sulle domande di adesione delle Unioni Regionali ed Interregionali di Camere Civili, verificando il rispetto di quanto prevede il presente statuto e l’allegato B;

• delibera l’esclusione delle Camere Civili;

• approva i regolamenti necessari per il miglior funzionamento degli Organi dell’Unione;

• compie tutte le altre attività che per Statuto non siano riservate ad altri organi.

Art. 11 – PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente nazionale è eletto dal Congresso.

2. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l’Unione Nazionale delle Camere Civili, sia nei rapporti interni che esterni. Assicura l’unità d’indirizzo dell’Unione, la collegialità delle decisioni degli organi associativi e

l’adeguata circolazione delle informazioni fra questi ultimi. Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente:

• convoca il Congresso, sia ordinario che straordinario, previa delibera della Giunta;

• convoca e presiede il Consiglio dei Presidenti, l’Assemblea nazionale, e la Giunta esecutiva;

• predispone l’ordine del giorno delle riunioni dei tre organi predetti;

• cura, unitamente alla giunta esecutiva, la corretta esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Congresso;

• assume, in caso di urgenza, le decisioni ed adotta i provvedimenti necessari nell’interesse dell’Unione. Le decisioni ed i provvedimenti presi dal presidente in via d’urgenza devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile della giunta esecutiva.

4. La carica di Presidente è incompatibile con:

a. la carica di componente il Collegio dei Probiviri;

b. la carica di presidente di una Camera Civile;

c. la carica di Presidente di un’Unione Regionale o Interregionale;

d. le cariche ed uffici nazionali o locali in altre Associazioni forensi;

e. la carica di consigliere di un Consiglio dell’Ordine, del Consiglio Nazionale Forense, di presidente e delegato alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forensi, di componente degli organi direttivi nazionali o locali dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (O.U.A.).

5. Il Presidente eletto che, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente, deve dimettersi dall’altra carica con comunicazione da inviare alla Giunta e al Collegio dei Probiviri entro i 15 giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità; in mancanza decade automaticamente dalla carica di Presidente.

Art. 12 – VICE PRESIDENTE NAZIONALE.

1. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti nazionali, eletti tra i membri di Giunta, fino ad un massimo di tre, sono nominati dal Presidente nella prima riunione della Giunta.

2. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento e ne esercita tutte le funzioni. Qualora l’impedimento del Presidente sia definitivo, o in caso di sue dimissioni, il Vice Presidente vicario ne assume temporaneamente le funzioni e provvede alla convocazione del congresso.

3. Ai Vice Presidenti possono essere conferite dalla Giunta esecutiva, su proposta del Presidente, in via permanente o provvisoria, specifiche deleghe di compiti.

Art. 13 – SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario nazionale è nominato dal Presidente tra i membri della Giunta esecutiva, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

2. Il Segretario nazionale:

• svolge funzioni di coordinamento delle Camere Civili aderenti all’Unione;

• redige i verbali del Congresso, dell’Assemblea nazionale, del Consiglio dei presidenti e della Giunta;

• assicura il resoconto dei lavori dei congressi nazionali;

• custodisce: i libri dei verbali, vidimati da lui stesso e dal Presidente; i verbali delle elezioni, sia di quelle avvenute in sede congressuale, sia di quelle avvenute nell’ambito dell’assemblea e della giunta; i documenti finali elaborati dal congresso, dall’assemblea, dal consiglio dei presidenti, dalla giunta e dalle commissioni; le mozioni approvate dal congresso;

• favorisce la consultazione, da parte degli iscritti, di verbali, libri e documenti in originale e, su richiesta, ne rilascia copia;

• tiene l’elenco aggiornato delle Camere Civili territoriali aderenti all’Unione, dei loro organi rappresentativi e degli iscritti alle stesse.

3. Il Segretario può essere in ogni momento sostituito dal Presidente con un altro componente della giunta.

Art. 14 – TESORIERE NAZIONALE.

1. Il Tesoriere nazionale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente tra i membri della Giunta esecutiva, dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

2. Il Tesoriere può essere in ogni momento sostituito, con delibera della Giunta, con un altro componente della stessa.

3. Il Tesoriere nazionale:

• gestisce le disponibilità finanziarie dell’Unione, in esecuzione delle delibere della Giunta;

• predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo che sottopone all’approvazione della Giunta e dell’assemblea;

• effettua i pagamenti disposti dal Presidente e dalla Giunta;

• provvede alla riscossione dei contributi associativi delle singole Camere Civili territoriali aderenti all’Unione;

• custodisce tutta la documentazione contabile;

• trascorso il termine previsto per il versamento annuale delle quote associative, ne sollecita per iscritto il pagamento;

•segnala alla Giunta, per l’assunzione degli eventuali conseguenti provvedimenti, la situazione di morosità delle Camere aderenti, qualora siano trascorsi vanamente centoventi giorni dal termine previsto per il pagamento annuale delle quote associative.

Art. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti effettivi e da tre supplenti, eletti dal Congresso che durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

2. Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri gli iscritti delle Camere Civili aderenti eletti delegati al Congresso.

3. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con:

• la carica di componente della Giunta esecutiva e con ogni altra carica e/o incarico interno all’Unione;

• la carica di Presidente e quella di Segretario di una Camera Civile aderente e/o di una Unione Regionale od Interregionale aderenti;

• qualsiasi altra carica od ufficio nazionale o locale ricoperto in altre associazioni forensi, maggiormente rappresentative in sede congressuale.

4. Colui il quale, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente, deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente ed al Segretario nazionale entro i quindici giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità. In mancanza decade dall’ufficio di componente del Collegio dei Probiviri.

5. Non possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri consiglieri appartenenti alla stessa Camera Civile.

6. La prima riunione del Collegio dei Probiviri è convocata dal Presidente nazionale, contestualmente alla prima riunione della Giunta. Nella sua prima riunione il collegio dei probiviri procederà alla nomina, fra i propri membri effettivi, del presidente. Il presidente, così nominato, avrà il compito di convocare il collegio e coordinarne i lavori.

7. I componenti effettivi del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni della Giunta.

8. I supplenti entreranno in carica automaticamente ogni volta che uno dei componenti effettivi rassegni le proprie dimissioni o decada o cessi di far parte del collegio per qualunque ragione. Se uno di questi eventi riguardi il Presidente del collegio, ferma l’entrata in carica di uno dei supplenti, il componente più anziano di età convocherà senza indugio il collegio così integrato per procedere alla elezione del nuovo presidente. Diventerà effettivo per primo il più votato e, a parità di voti, il più anziano di età dei probiviri supplenti.

9. Il Collegio ha funzioni disciplinari endoassociative e vigila sul rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte degli Organi dell’Unione, dei loro componenti e delle Camere territoriali aderenti.

10. Il Collegio dirime le controversie fra Camere Civili aderenti all’Unione e fra singole Camere Civili e l’Unione e delibera, come organo di secondo grado sulle decisioni assunte in primo grado dal Collegio dei Probiviri delle Camere Civili territoriali.

Le sanzioni che può infliggere alle Camere civili aderenti in relazione ai compiti di cui al comma 9 del presente articolo sono: richiamo, censura ed esclusione.

11. Qualora il Collegio ravvisi motivi per procedere all’esclusione dall’Unione di una Camera Civile territoriale, trasmetterà motivato parere in tal senso alla Giunta per la delibera di competenza.

12. Qualora il Collegio ravvisi violazioni disciplinari, statutarie o regolamentari da parte di un organo dell’Unione o dei suoi componenti, convocherà, previa comunicazione al Presidente nazionale, l’organo o il componente dell’organo invitando formalmente chi di dovere a cessare dal comportamento censurabile.

13. Qualora l’organo o il componente dell’organo non si attenga all’invito ed alle indicazioni del collegio, quest’ultimo chiederà al Presidente nazionale di convocare l’assemblea o convocherà direttamente l’assemblea, se la vicenda riguardi lo stesso Presidente, e riferirà in assemblea sull’accaduto, proponendo di assumere le sanzioni conseguenti (richiamo, censura o esclusione).

14. Per le Camere Civili territoriali, tre sanzioni del richiamo o due sanzioni di censura comportano la proposta di esclusione.

15. Il Collegio predisporrà un proprio regolamento che trasmetterà al Presidente ed al Segretario nazionali affinché questi lo rendano noto in modo adeguato a tutti gli organi nazionali ed a tutte le Camere aderenti all’Unione.

16. Il Collegio vigila sulle situazioni di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dal presente statuto e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 16 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA DEL PRESIDENTE, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

1. Qualora, per qualunque motivo, vengono a cessare dalla carica, prima della scadenza del termine triennale, la maggioranza dei componenti della Giunta, il Presidente nazionale o, in caso di impedimento di questi, chi lo sostituisce a norma del presente statuto, convocherà un congresso straordinario per procedere alla elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati.

2. Qualora, per qualunque motivo, vengano a cessare dalla carica, prima della scadenza del termine triennale, uno o più componenti della giunta esecutiva, il Presidente provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti indicati nella lista di cui faceva parte il componente cessato dalla carica.

3. Le dimissioni da componente della giunta hanno effetto immediato, ma obbligano il dimissionario, se del caso, agli adempimenti necessari per assicurare il funzionamento dell’organo sino alla sostituzione.

4. La cessazione dalla carica del Presidente obbliga a procedere immediatamente alla nuova elezione, del Presidente e della Giunta.

5. In ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente e sino all’elezione del nuovo presidente, le funzioni di Presidente verranno assunte dal Vice Presidente vicario.

6. La cessazione dalla carica, per qualunque motivo, prima della scadenza del termine triennale, della maggioranza dei componenti del Collegio dei probiviri, qualora non sia possibile il subentro dei supplenti, comporta l’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri cessati in sede di Assemblea nazionale o Congresso, nella prima assise utile dopo la cessazione

7. Non si procederà alla convocazione del congresso per la rielezione, qualora la cessazione della carica del Presidente e della maggioranza dei componenti della Giunta avvenga negli ultimi sei mesi antecedenti alla scadenza dell’originario termine triennale come valevole per il predetto organo.

Art. 17 – PATRIMONIO E NORMATIVA FISCALE APPLICABILE

1. Ai fini dell’applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, L’Unione Nazionale delle Camere Civili costituisce ente associativo non commerciale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, del d.p.r. 22 dicembre 1986 n.917 e del d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633.

2. Il patrimonio dell’Unione Nazionale delle Camere Civili è costituito dai contributi delle Camere Civili associate, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che l’erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, a favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate che perseguano la tutela e la promozione dei diritti civili.

4. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi, senza fini di lucro, da designarsi dal congresso nazionale, salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

Art. 18 – MODIFICHE STATUTARIE.

1. Il presente statuto può essere modificato dal Congresso e dall’Assemblea nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19 – ALLEGATI.

1. I regolamenti allegati A-B-C costituiscono parte integrante del presente Statuto e sono modificabili a norma del precedente art. 19.

ALLEGATO A – REQUISITI E ADEMPIMENTI DELLE CAMERE CIVILI TERRITORIALI PER L’ADESIONE ALL’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Art. 1 – Nell’ambito di ciascun circondario di Tribunale o di più circondari limitrofi, ovvero del distretto di una Corte d’Appello, può essere costituita una Camera Civile.

Art. 2 – Per la costituzione di una Camera Civile è necessario che vi aderiscano almeno 25 iscritti all’albo degli avvocati; salvo che appartengano a Fori con un numero di iscritti inferiore a 500: in tal caso, per la costituzione, è necessario che aderiscano almeno 15 iscritti all’albo degli avvocati.

Art. 3 – La Camera Civile che chiede di aderire all’Unione Nazionale delle Camere Civili, deve farne istanza scritta al Presidente Nazionale e, per conoscenza, al Segretario Nazionale, comunicando con tale domanda:

1.a) l’elenco nominativo dei propri iscritti (indicante nome, cognome, data di nascita, indirizzo dello studio, numero di telefono, di fax, e-mail e, nel caso di Camere Civili ricomprese in più circondari, anche l’Albo del Tribunale di appartenenza di ogni singolo iscritto);

2.b) la composizione del Consiglio Direttivo;

3.c) copia dello Statuto e/o dell’atto costitutivo, che deve essere compatibile con lo Statuto dell’Unione Nazionale delle Camere Civili;

A seguito dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’U.N.C.C. la Camera Civile dovrà assumere la denominazione cosi come richiamata nell’art. 3 comma 2 del presente statuto.

Art. 4 – Ciascuna Camera Civile dovrà comunicare immediatamente qualsiasi mutamento del proprio Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, della sua sede, nonché eventuali modifiche statutarie.

Art. 5 – Ciascuna Camera Civile dovrà provvedere al pagamento del contributo annuale stabilito dalla Giunta Esecutiva, presso il Tesoriere Nazionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta medesima.

Art. 6 – Ciascuna Camera Civile dovrà comunicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale:

1.a) l’elenco aggiornato degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

2.b) una relazione sull’attività svolta nell’anno antecedente. (L’omissione di quest’ultimo adempimento ha rilevanza disciplinare ma non può costituire motivo di esclusione dal Congresso e/o dall’Assemblea Nazionale)

ALLEGATO B – REQUISITI ED ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI REGIONALI OD INTERREGIONALI E PER LA LORO ADESIONE ALL’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Art. 1 – Le Camere Civili territoriali di una o più regioni limitrofe possono costituire una Unione Regionale o Interregionale, finalizzata al miglior coordinamento delle loro attività.

Art. 2 – L’Unione Regionale o Interregionale può essere costituita ove ottenga l’adesione di almeno 3 Camere Civili territoriali, aderenti all’Unione Nazionale delle Camere Civili.

Art. 3 – L’Unione Regionale deve dotarsi di un atto costitutivo e/o di uno Statuto compatibile con lo Statuto dell’Unione Nazionale da trasmettere all’Unione e deve nominare un Consiglio Direttivo composto da 5 o più membri, fra i quali devono essere eletti un Presidente ed un Segretario.

Art. 4 – Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Presidente dell’Unione Regionale o Interregionale deve trasmettere al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale:

1.a) l’elenco delle Camere Civili Territoriali aderenti;

2.b) la composizione del Consiglio Direttivo;

3.c) una relazione dell’attività svolta nell’anno antecedente.

ALLEGATO C – REGOLAMENTO ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 1 – All’elezione del Presidente e dei componenti della Giunta si procede per liste. Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di Presidente nazionale e/o di componenti della Giunta Esecutiva devono presentare, per iscritto, al Presidente nazionale in carica, almeno venti giorni prima della data stabilita per il Congresso: a. una lista comprendente il nome del candidato presidente ed il nome degli altri quattordici componenti della giunta esecutiva e cinque supplenti; b. un programma di attività.

Art. 2 – Il Presidente nazionale in carica, una volta ricevuto quanto previsto dal precedente articolo 1, provvede a trasmettere il tutto, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data stabilita per il Congresso, ai Presidenti delle Camere Civili aderenti all’Unione, al Collegio dei Probiviri in persona del presidente di quest’organo ed alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri, non appena costituita.

Non possono essere accettate, le candidature a presidente non accompagnate dalla lista dei componenti della giunta

Sono accettate e verranno trasmesse le candidature prive del programma di cui sub c del precedente comma.

Art. 3 – E’ in facoltà del Collegio dei Probiviri pronunziarsi, con nota da inviare al Presidente nazionale in carica, sul possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e degli opportuni requisiti di moralità e professionalità in capo ai candidati agli uffici di presidente nazionale e di componente della giunta. Detta nota potrà essere letta in apertura dell’assemblea elettorale.

Art. 4 – L’elezione del Presidente e dei componenti della Giunta viene regolata come segue.

1.a) Nell’ipotesi in cui sia presentata una sola lista, risulteranno eletti tutti i 15 candidati indicati nella suddetta lista. Presidente dell’Unione sarà il candidato capolista.

Nell’ipotesi in cui siano presentate più liste potranno essere eletti i candidati di quelle liste che abbiano superato il quorum del 25% dei votanti in base ai seguenti criteri e proporzioni:

1.b) qualora vi siano 2 liste (che hanno superato il quorum del 25% dei votanti) risulteranno eletti:

– i primi 10 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora questa abbia ottenuto meno del 50% dei voti validi e i primi 5 candidati della seconda lista. Presidente dell’Unione sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

– i primi 11 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora questa abbia ottenuto più del 50% dei voti validi, ma meno del 65% e i primi 4 candidati della seconda lista. Presidente dell’Unione sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

– i primi 12 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora questa abbia ottenuto più del 65% dei voti validi e i primi 3 candidati della seconda lista. Presidente dell’Unione sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

1.c) qualora vi siano 3 liste (che hanno superato il quorum del 25% dei votanti) saranno eletti i primi 10 candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, i primi 3 candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ed i primi 2 candidati della terza lista. Presidente dell’Unione sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 5 – Le candidature a componente effettivo e supplente del Collegio dei probiviri devono essere presentate per iscritto al Presidente nazionale in carica, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’apertura del congresso e di esse verrà data notizia, a cura del Segretario nazionale in carica, in apertura dell’assemblea con elenco affisso nei locali presso i quali l’assemblea stessa è convocata. Saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 6 – In caso di incompatibilità, in qualunque momento e per qualunque ragione dichiarata, subentrerà, per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, il primo dei non eletti., e , per quanto riguarda la Giunta Esecutiva, il primo dei non eletti della lista di cui faceva parte il candidato divenuto incompatibile.

Art. 7 – Ai fini della elezione dei componenti della Giunta e del Collegio dei Probiviri, almeno dieci giorni prima della convocazione del Congresso Nazionale , la Giunta esecutiva Nazionale istituisce la Commissione elettorale e Verifica Poteri composta da sette soci iscritti a diverse Camere Civili aderenti all’Unione – in regola con gli adempimenti di cui all’allegato A – che non siano candidati alle cariche elettive e che abbiano maturato una significativa esperienza associativa .

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario per le operazioni di verbalizzazione.

Art. 8 – La Commissione riceve le candidature, come trasmesse a sensi dell’art. 2, ed accerta i requisiti dei candidati; verifica che gli aventi diritto di voto siano in possesso dei requisiti ed in regola con gli adempimenti previsti negli allegati A e B dello Statuto; esamina e convalida le deleghe ; sovrintende allo svolgimento delle elezioni ; provvede allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei risultati; decide in prima istanza sulle contestazioni in materia elettorale .

Art. 9 – Possono candidarsi alle cariche elettive di membro della Giunta e del Collegio dei Probiviri tutti gli iscritti alle Camere Civili aderenti alla Unione i quali:

– non abbiano in corso pendenze di natura civile o penale itali da offuscare il buon nome ed il prestigio della Associazione;

– non abbiano subito sanzioni disciplinari gravi.

– non abbiano subito sanzioni disciplinari all’esito del procedimento di cui all’art. 15 comma 14 del presente statuto

– facciano parte di una Camera Civile che sia in regola con gli adempimenti di cui all’Allegato A allo Statuto;

Le incompatibilità delle cariche elettive sono tutte quelle previste dal presente Statuto.

Art. 10 – E’ ammesso il voto per delega ma non sono consentite più di tre deleghe tra coloro che hanno diritto di voto .

Gli aventi diritto di voto devono accreditarsi presso la Commissione a norma del presente regolamento la quale verificherà il possesso dei requisiti ed il regolare assolvimento degli adempimenti previsti negli allegati A e B allo Statuto nonché la regolarità delle eventuali deleghe .

All’esito dei controlli la Commissione redige l’elenco dei candidati e degli elettori.

Art. 11 – La votazione avviene a scrutinio segreto, in un’unica seduta.

Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell’Organo da eleggere, dovranno recare all’esterno l’indicazione dell’Organo al quale si riferiscono. Le schede così predisposte saranno firmate da parte dei componenti la Commissione e consegnate agli aventi diritto di voto man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell’interessato dell’apposito elenco predisposto. Dopo che l’elettore avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell’organo a cui si riferiscono.

Art. 12 – Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome del candidato Presidente della lista.

La scheda sarà altresì nulla ogniqualvolta riporti segni tali da permettere la identificazione della persona che ha votato o sia illeggibile o risulti manomessa

Art. 13 – Terminate le operazioni di voto la Commissione avvia immediatamente lo scrutinio che si svolgerà pubblicamente alla presenza dei votanti.

Dopo aver proceduto al conteggio delle schede contenute nelle rispettive urne, la Commissione procede all’apertura ad una ad una delle schede, alla lettura delle preferenze espresse ed al computo delle stesse.

Art. 14 ( Contestazioni e ricorsi in materia elettorale)

Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza, seduta stante, con provvedimento della Commissione elettorale, con motivazione succintamente riportata nel verbale della medesima Commissione.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri uscente che deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni – mediante raccomandata con avviso di ricevimento .Ai fini della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale sul piego raccomandato.

Il Collegio delibera entro 60 giorni dalla ricezione accogliendo o rigettando il ricorso.

Con la decisione che accoglie il ricorso è adottato anche ogni atto che sia consequenziale e necessario circa l’elezione o meno del candidato o dei candidati eventualmente interessati.