16 Marzo 2019

Statuto e Regolamento elettorale

vedi anche: Statuto Unione Nazionale Camere Civili

Camera Civile di Catania

Statuto

 Art. 1 – Sede e durata.

La Camera Civile di Catania, Associazione costituita il 21 settembre 1989 per atto in Notar Giuseppa Geraci, n. 7464 di repertorio, aderente all’Unione Nazionale Camere Civili e all’Unione delle Camere Civili Siciliane, ha sede in Catania, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Piazza G. Verga, Palazzo di Giustizia. Essa ha durata fino al 31 dicembre 2050. L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2 – Soci fondatori.

Soci fondatori sono coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.

Art. 3 – Adesione.

Alla Camera Civile possono aderire quali soci gli avvocati ed i praticanti che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile. L’adesione comporta l’obbligo del versamento immediato della quota associativa e, successivamente, quello del versamento, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. È prevista la nomina di soci onorari da parte del Consiglio Direttivo; costoro tuttavia non potranno ricoprire incarichi gestionali.

Art. 4 – Scopi.

L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica ed apartitica. La Camera ha i seguenti scopi: a) promuovere l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della Società e contribuire al miglior funzionamento della Giustizia Civile, per la migliore tutela dei diritti degli utenti della Giustizia, nonché degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale; b) elaborare proposte per la soluzione dei problemi organizzativi dell’amministrazione della Giustizia in considerazione delle peculiari esigenze socio-economiche degli uffici giudiziari locali; c) promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni, incontri formativi e quant’altro ritenuto utile; d) promuovere specialmente in favore dei giovani le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità; e) incrementare sotto qualsiasi forma lo studio e la pratica delle discipline giuridiche civili; f) promuovere l’aggiornamento e la formazione forense, nonché la crescita culturale della professione, al fine di garantire la costante effettività del ruolo dell’avvocato civilista e di accrescerne il prestigio; g) rafforzare i legami di solidarietà fra i civilisti, favorendone la reciproca conoscenza nel rispetto delle norme di deontologia forense; h) promuovere la crescita e lo sviluppo della democrazia e dello Stato di Diritto e concorrere alla formazione di una cultura e coscienza giuridica nel cittadino; i) promuovere studi ed elaborare disegni di legge tendenti a modifiche di diritto sostanziale e processuale nell’interesse del cittadino utente; j) promuovere la costituzione di scuole forensi e camere arbitrali; k) promuovere organizzazioni non lucrative di utilità sociale per perseguire gli scopi sopra indicati o attività similari; l) tenere i contatti con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, con le Associazioni Forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici Poteri.

Art. 5 – Organi.

Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Eleggibilità

E’ eleggibile alla carica di Presidente, componente del Consiglio Direttivo, componente del Collegio dei Probiviri, qualsiasi iscritto in regola con il pagamento della quota associativa e nei cui confronti non sia pendente un procedimento disciplinare avviato su impulso del Collegio dei Probiviri entro i sessanta giorni precedenti l’Assemblea che dovrà procedere alle elezioni. Tutti gli eletti alle cariche della Camera Civile durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una ulteriore volta. L’elezione avviene, previa convocazione di apposita Assemblea, per votazione a scrutinio segreto secondo le procedure previste nello specifico regolamento che costituisce allegato ‘A’ del presente statuto. E’ previsto il conferimento ai soci di cariche onorarie senza contenuto gestionale.

Art. 7 – Assemblea

L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea: delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile; – elegge il Presidente e gli altri sei membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri; – approva l’operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 8 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, all’inizio di ogni anno e, comunque, non oltre il mese di febbraio, per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. In seduta straordinaria l’Assemblea potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo oppure a richiesta di almeno un quarto dei soci iscritti. In prima convocazione l’Assembla è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Le delibere saranno validamente adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non potranno esprimere il proprio voto i soci non in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun socio può rappresentare per delega solo un altro socio.

Art. 9 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente della Camera Civile che lo presiede, eletti dall’Assemblea per la durata di un triennio. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 10 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno dieci giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Funzioni e poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo: a) delibera sulle istanze di ammissione alla Associazione, previa verifica dell’iscrizione dei richiedenti all’Albo Professionale o nel Registro dei Praticanti, e sui casi di esclusione; b) delibera sulle cause di ineleggibilità alle cariche elettive della Camera Civile; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci; detto contributo sarà ridotto del 50% per i praticanti avvocati; d) delibera la convocazione dell’Assemblea, della quale predispone l’ordine del giorno; e) pone in esecuzione le attività deliberate dall’Assemblea; f) delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile; g) redige il bilancio consuntivo annuale e preventivo. Il Consiglio Direttivo, per la esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto tra i soci, il quale avrà la facoltà di costituire una commissione la cui composizione sarà approvata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Funzioni e poteri del Presidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione, sia nei rapporti esterni che interni, con potere di firma e di rappresentanza nei confronti dei terzi anche in giudizio. Assicura l’unità di indirizzo della Camera Civile, la collegialità delle decisioni dell’Assemblea dei soci e l’adeguata circolazione delle informazioni tra questi ultimi. Il Presidente: a) convoca l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, previa delibera del Consiglio Direttivo; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, predisponendone l’ordine del giorno; c) cura, unitamente al Consiglio Direttivo, la corretta esecuzione delle delibere assembleari; d) assume, in caso di urgenza, le decisioni ed adotta i provvedimenti necessari nell’interesse dell’Associazione. Le decisioni e i provvedimenti presi dal Presidente in via d’urgenza devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; e) nomina tra i componenti del Consiglio Direttivo la persona del vice Presidente. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Presidente della Camera Civile deve trasmettere al Presidente e al Segretario dell’Unione Nazionale Camere Civili: a) l’elenco dei soci aderenti all’Associazione; b) la composizione del Consiglio Direttivo; c) una relazione dell’attività svolta nell’anno antecedente.

Art. 13 – Funzioni e poteri del Segretario.

Il Segretario conserva gli atti dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni, favorisce la consultazione, da parte degli iscritti, di verbali, libri e documenti in originale e, su richiesta, ne rilascia copia. Il Segretario può essere in ogni momento sostituito dal Consiglio Direttivo con un altro suo componente.

Art. 14 – Funzioni e poteri del Tesoriere.

Il Tesoriere: 1. predispone il bilancio, cura la tenuta della contabilità, provvede alla riscossione delle quote associative e collabora con la presidenza per tutti gli adempimenti; 2. trascorso il termine previsto per il versamento della quota associativa annuale, ne sollecita per iscritto il pagamento; 3. qualora siano trascorsi invano centoventi giorni dal termine previsto per il pagamento annuale delle quote associative, segnala al Consiglio Direttivo, per l’assunzione degli eventuali conseguenti provvedimenti, la situazione di morosità dei soci aderenti.

Art. 15 – Incompatibilità

L’assunzione della carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo della Camera Civile è incompatibile con: 1. quella di componente il Collegio dei Probiviri; 2. la veste di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati; 3. quella di componente del Consiglio Nazionale Forense, di Presidente e delegato alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forensi, di componente degli organi direttivi nazionali o locali dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (O.U.A.); 4. l’assunzione di cariche in altri organismi di rappresentanza della categoria forense. Il Presidente o il componente del Consiglio Direttivo eletto che, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui sopra, deve dimettersi dall’altra carica con comunicazione da inviare a Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità; in mancanza, decade automaticamente dalla carica cui è stato eletto nella Camera Civile.

Art. 16 – Cessazione dalla carica.

 Qualora, per qualunque motivo, vengano a cessare dalla carica, prima della scadenza del termine triennale, due o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in caso di impedimento di questi, chi lo sostituisce a norma del presente statuto, convocherà un’Assemblea straordinaria per procedere alla elezione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli cessati. Qualora, per qualunque motivo, venga a cessare dalla carica, prima della scadenza del termine triennale, un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti indicati nella lista di cui faceva parte il componente cessato dalla carica. Le dimissioni da componente del Consiglio Direttivo hanno effetto immediato, ma obbligano il dimissionario, se del caso, agli adempimenti necessari per assicurare il funzionamento dell’organo sino alla sostituzione. La cessazione dalla carica del Presidente obbliga a procedere immediatamente alla nuova elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. In ogni caso di cessazione dalla carica del Presidente, e sino all’elezione del nuovo Presidente, le funzioni del Presidente verranno assunte dal vice Presidente. Non si procederà alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione, qualora la cessazione della carica del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo avvenga negli ultimi sei mesi antecedenti alla scadenza dell’originario termine triennale come valevole per ciascuno dei predetti organi. Decade dalla carica di Consigliere il componente del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato a tre riunioni nel corso di un esercizio sociale.

Art. 17 – Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con: a) la carica di componente del Consiglio Direttivo e con ogni altra carica interna all’Associazione; b) qualsiasi altra carica od ufficio nazionale o locale ricoperto in altre associazioni forensi, maggiormente rappresentative. Colui il quale, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi in una delle suddette situazioni di incompatibilità, deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente ed al Segretario della Camera Civile entro i quindici giorni successivi a quello in cui si è determinata l’incompatibilità; in mancanza decade dall’ufficio di componente del Collegio dei Probiviri. La prima riunione del Collegio dei Probiviri è convocata dal Presidente della Camera Civile, contestualmente alla prima riunione del Consiglio Direttivo. Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri procederà alla nomina, fra i propri membri effettivi, del Presidente. Il Presidente, così nominato, avrà il compito di convocare il Collegio e coordinarne i lavori. I componenti effettivi del Collegio dei Probiviri possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I supplenti entreranno in carica automaticamente ogni volta che uno dei componenti effettivi rassegni le proprie dimissioni o decada o cessi di far parte del Collegio per qualunque ragione. Se uno di questi eventi riguardi il Presidente del Collegio, ferma l’entrata in carica di uno dei supplenti, il componente più anziano di età convocherà senza indugio il Collegio così integrato per procedere alla elezione del nuovo Presidente. Diventerà effettivo per primo il più anziano di età dei Probiviri supplenti.

Art. 18 – Funzioni e poteri del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio vigila sul rispetto dello Statuto da parte dei soci e degli organi della Camera Civile. Il Collegio ha, altresì, funzioni disciplinari, con poteri sanzionatori, nei confronti dei soci e dei componenti degli organi della Camera e decide sulle controversie insorte all’interno dell’Associazione con decisione inappellabile. Le sanzioni che può comminare sono: richiamo e censura. Qualora il Collegio ravvisi violazioni disciplinari, statutarie o regolamentari da parte di un associato, lo convocherà, previa comunicazione al Presidente, invitandolo formalmente a cessare dal comportamento censurabile. Ove ciò non avvenisse, o il socio non comparisse ingiustificatamente avanti il Collegio, questo sanzionerà inappellabilmente l’associato con il richiamo o, nei casi più gravi, con la censura. Qualora il Collegio ravvisi motivi per procedere all’esclusione di un associato dalla Camera, trasmetterà parere motivato in tal senso al Consiglio Direttivo per la delibera di competenza. Qualora il Collegio ravvisi violazioni disciplinari, statutarie o regolamentari da parte di un organo della Camera o dei suoi componenti, convocherà, previa comunicazione al Presidente, l’organo o il componente dell’organo invitando formalmente chi di dovere a cessare dal comportamento censurabile. Qualora l’organo o il componente dell’organo non si attenga all’invito ed alla indicazioni del Collegio, quest’ultimo chiederà al Presidente di convocare l’Assemblea, o convocherà direttamente l’Assemblea se la vicenda riguardi lo stesso Presidente, e riferirà in Assemblea sull’accaduto, invitandola ad assumere i provvedimenti conseguenti. Il Collegio vigila sulle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dal presente statuto e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 19 – Cause di esclusione dall’Associazione

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo quando l’associato: a) non sia più iscritto ad un Albo degli Avvocati; b) sia moroso nel pagamento delle quote associative una volta trascorsi 30 giorni dal secondo invito al pagamento a lui rivolto con lettera racc. A.R.; c) abbia assunto volontariamente, nell’ambito dell’esercizio della Professione, un comportamento che sia gravemente offensivo nei confronti di Colleghi o che abbia rilievo penale, tale intendendosi ogni fatto volontario accertato con sentenza di condanna passata in giudicato od attraverso la fruizione di riti alternativi pronunzianti comunque un’applicazione di pena di qualsiasi natura; d) sia stato destinatario di tre sanzioni di richiamo o di due sanzioni di censura da parte del Collegio dei Probiviri. La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all’associato escluso con lettera racc.ta A.R. da inviarsi entro 10 giorni dalla sua adozione. L’associato escluso ha diritto, nei dieci giorni successivi alla ricezione della detta racc. A.R., di manifestare la propria posizione in ordine ai fatti contestatigli mediante memoria scritta da inviarsi, sempre a mezzo racc. A.R., direttamente al Presidente della Camera Civile. Il Presidente, ricevuta la memoria di cui al comma precedente, convoca il Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi affinché lo stesso in via definitiva decida se confermare il provvedimento di esclusione o revocarlo.

Art. 20 – Patrimonio della Camera Civile.

Il patrimonio della Camera è costituito dalle quote associative dei soci, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito. La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili. Nei casi di perdita della qualità di socio della Camera per qualsiasi causa, non si farà luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Camera, a meno che l’erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate che perseguano la tutela e la promozione dei diritti civili. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad essa direttamente connesse. È fatto divieto di perseguire finalità diverse di quelle indicate nell’art. 4 o di quelle ad esse connesse.

Art. 21 – Modifica dello Statuto.

Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 22 – Entrata in vigore.

Il presente statuto e le norme in esso contenute entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 23 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile.

Allegato A dello Statuto della Camera Civile di Catania

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – All’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo si procede per liste. Coloro i quali intendono candidarsi alla carica di Presidente e/o di componenti del Consiglio Direttivo devono presentare, per iscritto, al Presidente in carica, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l’Assemblea: a) una lista comprendente il nome del candidato Presidente ed il nome degli altri sei componenti del Consiglio Direttivo; b) un programma di attività.

Art. 2 – Il Presidente in carica, una volta ricevuto quanto previsto dal precedente articolo 1, provvede a trasmettere il tutto, non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data stabilita per l’Assemblea, alla Commissione elettorale. Non possono essere accettate le candidature a Presidente non accompagnate dalla lista dei componenti del Consiglio Direttivo e/o prive del programma di cui sub ‘b’ del precedente articolo.

Art. 3 – E’ in facoltà del Collegio dei Probiviri pronunziarsi, con nota da inviare al Presidente in carica, sul possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e degli opportuni requisiti di moralità e professionalità in capo ai candidati agli uffici di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo. Detta nota potrà essere letta in apertura dell’assemblea elettorale.

Art. 4 – L’elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo viene regolata come segue: a) Nell’ipotesi in cui sia presentata una sola lista, risulteranno eletti tutti i sette candidati indicati nella suddetta lista. Presidente della Camera Civile sarà il candidato capolista. b) Nell’ipotesi in cui siano presentate più liste potranno essere eletti i candidati di quelle liste che abbiano superato il quorum del 25% dei votanti in base ai seguenti criteri e proporzioni: 1. qualora vi siano 2 liste che abbiano superato il quorum del 25% dei votanti, risulteranno eletti: – i primi quattro candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora questa abbia ottenuto meno del 50% dei voti e i primi tre candidati della seconda lista. Presidente della Camera Civile sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; – i primi cinque candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora questa abbia ottenuto più del 50% dei voti, ma meno del 65% e i primi due candidati della seconda lista. Presidente della Camera Civile sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; i primi sei candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualora questa abbia ottenuto più del 65% dei voti e il primo candidato della seconda lista. Presidente della Camera Civile sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. 2. qualora vi siano 3 o più liste (che abbiano superato il quorum del 25% dei votanti) saranno eletti i primi quattro candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ed i primi 3 candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Presidente della Camera Civile sarà il candidato capolista della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 5 – Le candidature a componente effettivo e supplente del Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto al Presidente della Camera Civile in carica, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’Assemblea e di esse verrà data notizia, a cura del Segretario in carica, in apertura dell’Assemblea con elenco affisso nei locali presso i quali la stessa è convocata. Saranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 6 – Ai fini della elezione dei componenti del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo istituisce la Commissione elettorale e Verifica Poteri composta da tre soci legittimati al voto ai sensi dell’art. 7 dello Statuto che non siano candidati alle cariche elettive. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario per le operazioni di verbalizzazione e richiede al Collegio dei Probiviri l’elenco dei procedimenti presso di esso pendenti.

Art. 7 – La Commissione riceve le candidature, come trasmesse a sensi dell’art. 2, ed accerta i requisiti dei candidati; verifica che gli aventi diritto di voto siano in possesso dei requisiti ed in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto; esamina e convalida le deleghe; sovrintende allo svolgimento delle elezioni; provvede allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei risultati; decide in prima istanza sulle contestazioni in materia elettorale.

Art. 8 – Possono candidarsi alle cariche elettive di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri tutti gli iscritti alla Camera Civile aventi diritto di voto in Assemblea che: – non abbiano in corso pendenze di natura civile o penale tali da offuscare il buon nome ed il prestigio della Associazione; – non abbiano subito sanzioni disciplinari gravi; – non siano stati sanzionati dai Probiviri per comportamenti scorretti. Le incompatibilità delle cariche elettive sono tutte quelle previste dallo Statuto Nazionale all’art. 10, commi 3 e 4, lett. ‘d’ ed ‘e’.

Art. 9 – E’ ammesso il voto per delega ma non è consentita più di una delega tra coloro che hanno diritto di voto. Gli aventi diritto di voto devono accreditarsi presso la Commissione la quale verificherà il possesso dei requisiti nonché la regolarità delle eventuali deleghe. All’esito dei controlli la Commissione redige l’elenco dei candidati e degli elettori.

Art. 10 – La votazione avviene a scrutinio segreto, in un’unica seduta. Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell’Organo da eleggere, dovranno recare all’esterno l’indicazione dell’Organo al quale si riferiscono. Le schede così predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti la Commissione e consegnate agli aventi diritto di voto man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell’interessato dell’apposito elenco predisposto. Dopo che l’elettore avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell’Organo a cui si riferiscono.

Art. 11 – Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il numero della lista o il nome del capolista. La scheda sarà nulla ogniqualvolta riporti segni tali da permettere la identificazione della persona che ha votato o sia illeggibile o risulti manomessa

Art. 12 – Terminate le operazioni di voto la Commissione avvia immediatamente lo scrutinio che si svolgerà pubblicamente alla presenza dei votanti. Dopo aver proceduto al conteggio delle schede contenute nelle rispettive urne, la Commissione procede all’apertura ad una ad una delle schede, alla lettura delle preferenze espresse ed al computo delle stesse.

Art. 13 – Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa in prima istanza, seduta stante, con provvedimento della Commissione elettorale, con motivazione succintamente riportata nel verbale della medesima Commissione. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri uscente che deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni – mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al suo Presidente. Ai fini della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale sul piego raccomandato. Il Collegio delibera entro 60 giorni dalla ricezione accogliendo o rigettando il ricorso. Con la decisione che accoglie il ricorso è adottato anche ogni atto che sia consequenziale e necessario circa l’elezione o meno del candidato o dei candidati eventualmente interessati.